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EPP-ED

Lo Statuto Sociale


TITOLO I SEDE, SCOPO E SOCI

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l'associazione "CENTRO POPOLARE EUROPEO", con sede in Piacenza, via Martiri della Resistenza n. 10.
L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.

ART. 2 - NATURA E FINALITA’ DELL'ASSOCIAZIONE
Al fine di favorire lo sviluppo del progetto "Centro Popolare Europeo" come promozione di un nuovo modello di cittadinanza, incontrando, vivificando ed innovando i valori e le idee comuni alle tradizioni ed alle grandi aree ideali cattolico-popolare, laico-liberale, laico riformista ed ambientalista, l'Associazione:
a. organizzerà conferenze, dibattiti, convegni, seminari, tavole rotonde, gruppi di studio e manifestazioni culturali e politiche di ogni genere, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti e partiti politici;
b. promuoverà corsi di formazione culturale e politica ed incontri con altre associazioni, movimenti e con partiti politici;
c. parteciperà, secondo quanto previsto dalla legge, alle competizioni elettorali;
d. svolgerà studi e ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituti, università e singoli studiosi;
e. realizzerà attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica (con esclusione di quotidiani), atte a diffondere tra gli associati ed un più vasto pubblico di lettori, il dibattito politico-culturale soprattutto sui temi delineati tra le finalità dell'Associazione;
f. promuoverà campagne di informazione e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura della solidarietà ed educazione alle diversità;
g. predisporrà le condizioni e gli strumenti atti a promuovere la comprensione dei caratteri della cultura della società che ospiterà gli immigrati;
h. svolgerà ogni altra attività non lucrativa direttamente o indirettamente ritenuta utile al conseguimento degli scopi e finalità statutari.
L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

ART. 3 - SIMBOLO DEL MOVIMENTO
Per l'individuazione e l'esposizione pubblica del movimento viene adottato come insegna un logo.
Il logo di forma circolare, raffigura nella parte alta, all'interno di una striscia di stelle gialle su sfondo blu, parallele alla semi-circonferenza, una balena bianca sorridente in un mare ondeggiante con sfumature blu, mentre nella parte bassa viene riportata, sviluppata su tre righe e con caratteri bianchi su sfondo blu, la denominazione dell'associazione, evidenziando, attraverso la dimensionatura dei caratteri medesimi la parola "centro".
Tale logo è patrimonio culturale comune al Movimento e contraddistinguerà i singoli militanti e le sezioni in tutte le manifestazioni pubbliche e politiche.
A tale logo potranno essere apportate eventuali varianti ed aggiunte approvate specificatamente dal Consiglio ed autorizzate per iscritto dal rappresentante legale del Movimento per partecipare, secondo quanto previsto dalla legge, alle competizioni elettorali.

ART. 4 - PROPRIETA' DEL SIMBOLO E DEL NOME
Il movimento "Centro Popolare Europeo” è proprietario del simbolo e delle denominazioni e di tutte le denominazioni che potranno assumere le sue sezioni, circoli culturali ed espressioni elettorali.

ART. 5 - I SOCI
Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.
Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'associazione. Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.
Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento. La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile. Sono soci onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
Sono soci ordinati tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo ottenendo con deliberazione inappellabile la nomina.
I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione; l'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALFICA DI SOCIO
La qualifica dell'associato può venir meno per:
-decesso;
- recesso comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata A.R. al consiglio direttivo; il recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso in cui ne è stata data comunicazione purchè sia fatta tre mesi prima del 31 dicembre dello stesso anno;
- decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell'iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alte disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell'associazione.
Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita con i soci di tutte le categorie.
L'assemblea viene convocata dal presidente mediante avviso scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, affisso nella sede sociale per almeno dieci giorni.
L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
All'assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno; nominare e revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci onorari ed ordinari; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approvare il regolamento interno dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l'emanazione; nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare modifiche allo statuto.
Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di tredici membri.
Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente ed un segretario i quali dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
Tutte le cariche sono gratuite.
Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell'associazione.
Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, stabilisce le quote annue associative, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell'associazione.
Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea.
Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza, potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.
Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Alla redazione dei verbali provvede il segretario.
Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l'ufficio di presidenza.

ART. 10 - IL PRESIDENTE
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.
Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, o a persone da essi delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare
quietanze e discarichi per quateiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

TITOLO III RISORSE ECONOMICHE

ART. 11 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dal consiglio direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- gli eventuali contributi ricevuti da persone o enti o società estranei all'organizzazione dell'associazione.
I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

TITOLO IV VARIE

ART. 12 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, richiesto e deliberato dai 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni dell'assemblea.

ART. 13 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento.


 
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Testo integrale del documento costitutivo del Centro Popolare Europeo.

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