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Lo Statuto Sociale
TITOLO I SEDE, SCOPO E SOCI
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l'associazione "CENTRO POPOLARE EUROPEO", con
sede in Piacenza, via Martiri della Resistenza n. 10.
L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme
vigenti in materia di associazioni.
ART. 2 - NATURA E FINALITA’ DELL'ASSOCIAZIONE
Al fine di favorire lo sviluppo del progetto "Centro
Popolare Europeo" come promozione di un nuovo modello di
cittadinanza, incontrando, vivificando ed innovando i valori
e le idee comuni alle tradizioni ed alle grandi aree ideali
cattolico-popolare, laico-liberale, laico riformista ed
ambientalista, l'Associazione:
a. organizzerà conferenze, dibattiti, convegni,
seminari, tavole rotonde, gruppi di studio e manifestazioni
culturali e politiche di ogni genere, anche in
collaborazione con altre associazioni, movimenti e partiti
politici;
b. promuoverà corsi di formazione culturale e
politica ed incontri con altre associazioni, movimenti e con
partiti politici;
c. parteciperà, secondo quanto previsto dalla legge,
alle competizioni elettorali;
d. svolgerà studi e ricerche, anche in collaborazione
con altre associazioni, enti, istituti, università e singoli
studiosi;
e. realizzerà attività editoriali e pubblicazioni,
anche in forma periodica (con esclusione di quotidiani),
atte a diffondere tra gli associati ed un più vasto pubblico
di lettori, il dibattito politico-culturale soprattutto sui
temi delineati tra le finalità dell'Associazione;
f. promuoverà campagne di informazione e pubbliche
manifestazioni di sensibilizzazione della collettività,
contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la
creazione di una nuova cultura della solidarietà ed
educazione alle diversità;
g. predisporrà le condizioni e gli strumenti atti a
promuovere la comprensione dei caratteri della cultura della
società che ospiterà gli immigrati;
h. svolgerà ogni altra attività non lucrativa
direttamente o indirettamente ritenuta utile al
conseguimento degli scopi e finalità statutari.
L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri
Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei
suoi fini.
ART. 3 - SIMBOLO DEL MOVIMENTO
Per l'individuazione e l'esposizione pubblica del movimento
viene adottato come insegna un logo.
Il logo di forma circolare, raffigura nella parte alta,
all'interno di una striscia di stelle gialle su sfondo blu,
parallele alla semi-circonferenza, una balena bianca
sorridente in un mare ondeggiante con sfumature blu, mentre
nella parte bassa viene riportata, sviluppata su tre righe e
con caratteri bianchi su sfondo blu, la denominazione
dell'associazione, evidenziando, attraverso la
dimensionatura dei caratteri medesimi la parola "centro".
Tale logo è patrimonio culturale comune al Movimento e
contraddistinguerà i singoli militanti e le sezioni in tutte
le manifestazioni pubbliche e politiche.
A tale logo potranno essere apportate eventuali varianti ed
aggiunte approvate specificatamente dal Consiglio ed
autorizzate per iscritto dal rappresentante legale del
Movimento per partecipare, secondo quanto previsto dalla
legge, alle competizioni elettorali.
ART. 4 - PROPRIETA' DEL SIMBOLO E DEL NOME
Il movimento "Centro Popolare Europeo” è proprietario del
simbolo e delle denominazioni e di tutte le denominazioni
che potranno assumere le sue sezioni, circoli culturali ed
espressioni elettorali.
ART. 5 - I SOCI
Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e
stranieri.
Possono assumere la qualifica di associato altre
associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con
scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in
contrasto con quelli dell'associazione. Gli associati
(persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori,
onorari ed ordinari.
Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono
intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che
abbiano contribuito al suo potenziamento. La qualifica di
socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con
deliberazione inappellabile. Sono soci onorari coloro che
per la loro attività, per la loro frequentazione
dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio
della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua
valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento
della quota associativa.
Sono soci ordinati tutti coloro che ne facciano richiesta al
consiglio direttivo ottenendo con deliberazione
inappellabile la nomina.
I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli
scopi dell'associazione; l'ammissione è perfezionata dal
versamento di una quota associativa. Tutti gli associati
sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALFICA DI SOCIO
La qualifica dell'associato può venir meno per:
-decesso;
- recesso comunicato per iscritto tramite lettera
raccomandata A.R. al consiglio direttivo; il recesso ha
effetto con la scadenza dell'anno in corso in cui ne è stata
data comunicazione purchè sia fatta tre mesi prima del 31
dicembre dello stesso anno;
- decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle
regole sottoscritte al momento dell'iscrizione, fatto,
questo, che deve essere verificato dall'assemblea su
proposta del consiglio direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall'assemblea su proposta
del consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per
aver contravvenuto alte disposizioni del presente statuto o
per altri comportamenti contrastanti lo spirito
solidaristico dell'associazione.
Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o abbiano
cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere
i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.
TITOLO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
ART. 8 - L'ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita con i soci di tutte le categorie.
L'assemblea viene convocata dal presidente mediante avviso
scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto
della seduta, affisso nella sede sociale per almeno dieci
giorni.
L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una
volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
La sessione straordinaria è convocata dal presidente per
propria iniziativa o per deliberazione del consiglio
direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
All'assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle
questioni iscritte all'ordine del giorno; nominare e
revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci
onorari ed ordinari; approvare il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo; approvare il regolamento interno
dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse
l'emanazione; nominare i componenti del consiglio direttivo;
deliberare modifiche allo statuto.
Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono
valide con la partecipazione della metà più uno dei
componenti, e in seconda convocazione qualunque numero dei
presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a
maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro
responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per modificare lo statuto occorre la presenza della
maggioranza degli associati ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il
diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno:
l'associato può farsi rappresentare da un altro associato,
purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel
caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.
ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è diretta da un consiglio direttivo composto
da non meno di tre e non più di tredici membri.
Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il
presidente, il vice presidente ed un segretario i quali
dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Il primo
consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
Tutte le cariche sono gratuite.
Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini
costituzionali dell'associazione.
Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il
tramite del presidente, stabilisce le quote annue
associative, ha la responsabilità dell'andamento
amministrativo dell'associazione e deve darne il resoconto
consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti
dell'associazione.
Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli
espressamente riservati all'assemblea.
Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni
sei mesi per gli argomenti di sua competenza, potrà essere
convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal
presidente o da un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata
spedita ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello
fissato per l'adunanza,
Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal
vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro
membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.
Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia
il numero degli intervenuti.
Alla redazione dei verbali provvede il segretario.
Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le
sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che
costituiranno l'ufficio di presidenza.
ART. 10 - IL PRESIDENTE
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice
presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza
dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in
sede amministrativa.
Il presidente ed il vice presidente potranno nominare
procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice
presidente, o a persone da essi delegate, spetta in
particolare la firma di tutte le operazioni presso banche,
casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed
uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a
disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e
rilasciare
quietanze e discarichi per quateiasi credito o rimessa di
pertinenza sociale.
TITOLO III RISORSE ECONOMICHE
ART. 11 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dal
consiglio direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati
dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che
richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;
- gli eventuali contributi ricevuti da persone o enti o
società estranei all'organizzazione dell'associazione.
I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare
diritti sul patrimonio sociale.
TITOLO IV VARIE
ART. 12 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere
sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, richiesto e
deliberato dai 3/4 (tre quarti) dei componenti
dell'assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni di
liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del
bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con
finalità similari, secondo le indicazioni dell'assemblea.
ART. 13 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia
alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi
generali dell'ordinamento.
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Testo integrale del documento
costitutivo del Centro Popolare Europeo.
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